Procura Federale, deferiti nove club per violazioni al CGS
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale nove società (con alcuni dei loro dirigenti) "per violazioni al Codice di Giustizia sportiva".
Deferito anche altri agenti e calciatori. Ecco l'elenco completi:
Pasquale Foti e Concetta Antonia Angela Fazzari (Reggina), Francesco
Ghelfi e Pino Vitale (Empoli), Paolo Toccafondi, Alessio Vignoli e Mario
Masini (Prato), Giorgio Lugaresi (Cesena), Roberto Benigni e Gianpiero
Tansini (Ascoli), Pietro Lo Monaco (ex Catania), Franco Soldati e Franco
Collavino (Udinese), Luca Baraldi (Modena), Maurizio Riccardi
(Piacenza), Beppe Marotta (ex Sampdoria), Rosella Sensi (ex Roma), Marco
Semprini e Gabriele Valentini (Cesena), Adriano Galliani (Milan),
Tullio Tinti, Tiberio Cavalleri, Davide Torchia, Giorgio Zamuner,
Ernesto Randazzo, Marco Antonio De Marchi, Stefano Castelnovo, Vinicio
Fioranelli, Umberto Del Core, Fabio Zamblera, Gionatha Spinesi, Aimo
Diana, Oscar Brevi, Simone Calvano e Luigi Martinelli.
Ecco cosa ha fatto la Reggina per Palazzi;
Deferite per responsabilità diretta Reggina, Cesena, Modena, Udinese, Piacenza, Milan, Sampdoria, Palermo, Roma e Prato.
È giornata di deferimenti per dirigenti sportivi, faccendieri ed agenti di calciatori. Tangono marginalmente la Reggina quelli relativi all'acquisizione di Emmanuel Cascione, prelevato nel 2007 dal Rimini, per il quale il suo agente Matteo Roggi dovrà rispondere di conflitto d'interessi. Ecco, invece, le irregolarità che vengono contestate a Lillo Foti, nel testo del deferimento emesso oggi:
"Violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, con riferimento all'art.84 delle N.O.I.F., in concorso con il Sig. Tullio TINTI e con soggetti non appartenenti all'ordinamento federale, per essersi procurato, attraverso l'emissione di fatture, in modo non regolare la disponibilità personale di somme di denaro provenienti dalle risorse economiche della società REGGINA CALCIO, così minando l'equilibrio economico-finanziario di tale società sportiva e violando, fra l'altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate e distogliendo le corrispondenti risorse dall'utilizzo nell'interesse della società medesima. Risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di contratti fittizi stipulati in data 1.1.2006, 1.2.2007 e 6.8.2007, con "società cartiere" riconducibili al G., in assenza in ogni caso di sinallagma contrattuale in favore della società sportiva dallo stesso presieduta; per un ammontare complessivo pari ad almeno € 2.300.000,00 (euro duemilionitrecentomila//00), somme versate dalla società sportiva Reggina calcio a fronte dell'emissione delle fatture relative ad operazioni inesistenti da parte delle società cartiere; il tutto anche attraverso il compimento di simili operazioni poste in essere dalla diversa società REGGINA SERVICE s.r.l. - ora RESER s.r.l. - di cui deteneva il controllo societario a mezzo società fiduciaria;
della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 1 del Regolamento Agenti vigente sino al 31 gennaio 2007 ed art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente a far data dal 1° febbraio 2007 e sino al 7 aprile 2010, per aver conferito, in esecuzione di un medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, con contratti stipulati in data 1 gennaio 2006, 1 febbraio 2007, 6 agosto 2007, l'incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) rispettivamente alle società FIBET, VIDACO, TIMOTES e non ad un Agente di calciatori personalmente;
della violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 4 del Regolamento Agenti previgente sino al 31 gennaio 2007 poi art. 3, comma 3, del Regolamento Agenti vigente a far data dal 1° febbraio 2007 e sino al 7 aprile 2010 ed anche in relazione all'art. 1, comma 1 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso, in esecuzione di un medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, dell'opera di soggetti non autorizzati (società FIBET, VIDACO, TIMOTES) nell'attività di ricerca e segnalazione di calciatori, sia sul territorio italiano che all'estero, ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo,
della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 4, all'art. 15, commi 1 e 2, e all'art.16, comma 7, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per avere, in relazione ad una operazione di mercato riguardante il calciatore Mario CASSANO, conferito un mandato per la società al Sig. Tullio TINTI in data 18 luglio 2009 ed aver successivamente trattato con lo stesso Tinti in qualità di agente di fatto del calciatore Mario CASSANO, nonostante il calciatore avesse conferito incarico formale all'agente Sig. Ernesto RANDAZZO in data 7 febbraio 2008;
della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 4, all'art. 15, commi 1 e 2, e all'art.16, comma 7, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per avere, in relazione ad una operazione di mercato riguardante il calciatore Sergio VOLPI, conferito un mandato della società al Sig. Tullio TINTI in data 5 luglio 2009, ed aver successivamente trattato con lo stesso Tinti in qualità di agente di fatto del calciatore Sergio VOLPI, nonostante il calciatore avesse conferito incarico formale all'agente Sig. Giorgio ZAMUNER".
Deferita anche Titti Fazzari, segretaria del settore giovanile amaranto, per dichiarazioni mendaci "in ordine alla costituzione e gestione della società Reggina Service". Ovviamente, stesso provvedimento arriva per la società Reggina Calcio, a titolo di responsabilità diretta.
Ecco cosa ha fatto la Reggina per Palazzi;
Deferite per responsabilità diretta Reggina, Cesena, Modena, Udinese, Piacenza, Milan, Sampdoria, Palermo, Roma e Prato.
È giornata di deferimenti per dirigenti sportivi, faccendieri ed agenti di calciatori. Tangono marginalmente la Reggina quelli relativi all'acquisizione di Emmanuel Cascione, prelevato nel 2007 dal Rimini, per il quale il suo agente Matteo Roggi dovrà rispondere di conflitto d'interessi. Ecco, invece, le irregolarità che vengono contestate a Lillo Foti, nel testo del deferimento emesso oggi:
"Violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, con riferimento all'art.84 delle N.O.I.F., in concorso con il Sig. Tullio TINTI e con soggetti non appartenenti all'ordinamento federale, per essersi procurato, attraverso l'emissione di fatture, in modo non regolare la disponibilità personale di somme di denaro provenienti dalle risorse economiche della società REGGINA CALCIO, così minando l'equilibrio economico-finanziario di tale società sportiva e violando, fra l'altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate e distogliendo le corrispondenti risorse dall'utilizzo nell'interesse della società medesima. Risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di contratti fittizi stipulati in data 1.1.2006, 1.2.2007 e 6.8.2007, con "società cartiere" riconducibili al G., in assenza in ogni caso di sinallagma contrattuale in favore della società sportiva dallo stesso presieduta; per un ammontare complessivo pari ad almeno € 2.300.000,00 (euro duemilionitrecentomila//00), somme versate dalla società sportiva Reggina calcio a fronte dell'emissione delle fatture relative ad operazioni inesistenti da parte delle società cartiere; il tutto anche attraverso il compimento di simili operazioni poste in essere dalla diversa società REGGINA SERVICE s.r.l. - ora RESER s.r.l. - di cui deteneva il controllo societario a mezzo società fiduciaria;
della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 1 del Regolamento Agenti vigente sino al 31 gennaio 2007 ed art. 4, comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente a far data dal 1° febbraio 2007 e sino al 7 aprile 2010, per aver conferito, in esecuzione di un medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, con contratti stipulati in data 1 gennaio 2006, 1 febbraio 2007, 6 agosto 2007, l'incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) rispettivamente alle società FIBET, VIDACO, TIMOTES e non ad un Agente di calciatori personalmente;
della violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 3, commi 1 e 4 del Regolamento Agenti previgente sino al 31 gennaio 2007 poi art. 3, comma 3, del Regolamento Agenti vigente a far data dal 1° febbraio 2007 e sino al 7 aprile 2010 ed anche in relazione all'art. 1, comma 1 del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso, in esecuzione di un medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, dell'opera di soggetti non autorizzati (società FIBET, VIDACO, TIMOTES) nell'attività di ricerca e segnalazione di calciatori, sia sul territorio italiano che all'estero, ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo,
della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 4, all'art. 15, commi 1 e 2, e all'art.16, comma 7, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per avere, in relazione ad una operazione di mercato riguardante il calciatore Mario CASSANO, conferito un mandato per la società al Sig. Tullio TINTI in data 18 luglio 2009 ed aver successivamente trattato con lo stesso Tinti in qualità di agente di fatto del calciatore Mario CASSANO, nonostante il calciatore avesse conferito incarico formale all'agente Sig. Ernesto RANDAZZO in data 7 febbraio 2008;
della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 10, comma 4, all'art. 15, commi 1 e 2, e all'art.16, comma 7, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 1° febbraio 2007 al 7 aprile 2010, per avere, in relazione ad una operazione di mercato riguardante il calciatore Sergio VOLPI, conferito un mandato della società al Sig. Tullio TINTI in data 5 luglio 2009, ed aver successivamente trattato con lo stesso Tinti in qualità di agente di fatto del calciatore Sergio VOLPI, nonostante il calciatore avesse conferito incarico formale all'agente Sig. Giorgio ZAMUNER".
Deferita anche Titti Fazzari, segretaria del settore giovanile amaranto, per dichiarazioni mendaci "in ordine alla costituzione e gestione della società Reggina Service". Ovviamente, stesso provvedimento arriva per la società Reggina Calcio, a titolo di responsabilità diretta.
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